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b) individua, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59
le funzioni amministrativi relative alla gestione dei rifiuti, che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e disciplina il conferimento delle rimanenti funzioni amministrativi alle Province ed ai Comuni;
c) riordina la legislazione regionale in maleteria di rifiuti e le disposizioni inerenti il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti;
d) favorisce e sostiene, anche con iniziative finanziarie, gli interventi volti alla realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che promuove:
1) lid.igs.n.22/1997,pubbicatosuisuppi.ord.alla GU15 febbraio 1997, n. 38, è stato poi moddicato ed integrato, in panicolare, con il d.igs. 8 novembre 1997, n. 389 (GU 81/11/997, n. 261) e con la legge 9 dicembre 1998, n. 426 (GU 1411211998, n. 291).
2) lid.igs.n.11211998 è stato pubblicato sui
suppi.ord.alla GU 21/4/1998, n. 7711.
1) la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti;
e) promuove la gestione unitaria dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento degli stessi.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge disciplina, in particolare:
a) l'esercizio delle funzioni regionali in ma teria di organizzazione e gestione dei rifiuti anche mediante la delega alle Province di specifiche attribuzioni;
b) le procedure per l'adozione e l'aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti;
c) le procedure per l'approvazione dei progetti di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
d) le procedure per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei ri- fiuti.
articolo 2 obiettivi
I. La presente legge si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) la valorizzazione della capacità di proposta e di autodeterminazione degli enti locali mediante il loro coinvolgimento nelle pro- cedure di aggiornamento e adozione dei piani regionali di gestione dei rifiuti,
b) la riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;
c) l'incentivazione massima del recupero dai rifiuti di materiali riutilizzabili;
d) l'incentivazione massima dell'utilizzazio- ne dei rifiuti successivamente alle operazioni di recupero di cui alla lettera c)
come combustibile o come altro mezzo per
produrre energia;
f) l'autosufficienza regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati. anche mediante la riduzione dei rifiuti da avviare ad operazioni di srnaltimento.
2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, in tutto il territorio. regionale sono adottate le seguenti iniziative:
a) la riduzione alla fonte della produzione di rifiuti-.
b) la raccolta differenziata della frazione ierde, nonché di quella putrescibile relatiia ad utenze selezionate, per il successivo conferimento ad impianti di bioconi,ersione pubblici o privati;
e) la raccolta differenziata della frazione secca recuperabile, per il successivo conferimento a impianti di recupero pubblici o privati;
d) la raccolta della rimanente frazione dei rifiuti solidi urbani, operando prioritariamente, in funzione della tipologia degli impianti esistenti o di prevista realizzazione, la separazione della frazione umida a monte, mediante raccolta differenziata presso l'utente; in via subordinata, operando la separazione a valle prima dell'impianto di smalfimento o di recupero.
3. L'attivazione delle raccolte differenziate, di cui al cornma 2, è obbligatoria:
a) dalla data di entrata in funzione degli irnpianti pubblici in ciascun bacino di utenza degli impianti stessi;
b) ovvero, entro sei mesi dalla data entrata in vigore della presente legge, qualora sia possibile conferire i materiali raccolti ad impianti privati di recupero in arnbito provinciale.
4. La raccolta della frazione organica putrescibile presso le utenze domestiche è obbligatoria, dal I' gennaio 2003, in ogni Comune in cui non sia già stata raggiunta la percen- tuale del trentacínque per cento di raccolta dif- ferenziata, di cui all'arficolo 24, comma 1,
lettera c-), del decreto legislativo n. 2211997
5. Le raccolte differenziate di cui al comma 2, lettere b) e c), devono comunque garantire il raggiungimento delle percentuali minime previste dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 2211997, entro i terfnini ivi fissati, in ocni ambito territoriale ottimale.
6. La Giunta regionale, sulla base dell'effettiva disponibilità di impianti di recupero pubblici e privati, può disporre, sentita la compe- tente cofnrnissione conciliare, il raggiungi- mento degli obiettivi di cui al comma 5 entro ternùni inferiori rispetto a quelli fissati dal- l'articolo 24 del decreto legislativo n. 2211997.
7. Il mancato raggiungirnento, nei singoli ambiti territoriali ottimali, delle percentuali minime nei termini previsti dalla Giunta regionale di cui al cornma 6 o, in assenza di tali previsioni, dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 2211997, comporta l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti nella misura massima prevista dall'articolo 3, comma 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 3, e l'impossibilità per i medesimi ambiti territoriali ottimali di accedere ai contributi previsti dall'arficolo 48, comma 1 della presente legge.
8. La verifica del raggiungimento delle percentuali minime viene effettuata dall'Osservatorio regionale sui rifiuti istituito presso l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) di cui all'articolo 5.
2) l'art. 24, comma 1, dei d.igs. n. 2211997 fissa al 15%, al 25% ed al 35% Le percentuali di rifiuti urbani da raccogliere in modo differenziato, rispettivamente, entro il 2 marzo 1999, il 2 marzo 2001 ed il 2 marzo 2003. Vedi testo a pag. 127.
3) La legge n. 54911995 reca Misure di nazionalizzazione della finanza pubblica- (suppi. ord. alla GU 29112/1995, n. 302); l'an. 3, commi 24 - 41. è donato a Da(i. Il 3.
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