D.M. 141/98     ECO. EL.     Rifiuti Elettrici



Divieto di smaltimento in discarica di rifiuti.
1. E' vietato smaltire in discarica le seguenti tipologie di rifiuti:

a) rifiuti allo stato liquido;

b) rifiuti classificati in base ai criteri fissati nell'allegato

I Esplosivi (H I) c/o Comburenti (H2); e/o rifiuti con un punto di infiammabilità.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4,
dalla data di entrata in vigore dei presente decreto
è altresì vietato smaltire in discarica le seguenti tipologie di rifiuti:
a) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35'in concentrazione totale > 1%

b) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > 5%

c) rifiuti swùtari a rischio infettivo (Categoria di rischio H9 di cui all'All. I);

d) rifiuti della produzione di principi attivi per presidi medico-chirurgici e prodotti fitosanitari;

e) rifiuti che contengono o sono contanúnati da
polielorodifenili,
policiorotrifenili,
mononietiltetraelorodifenibnetano,
monometildiciorodifenihnetano,
monometildibromodifenihnetano
in quantità superiore a 25 ppm;

f) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine elo furatú di cui all'allegato 111 in quantità superiore a 10 ppb da calcolarsi sulla base dei fattori di tossicità equivalente di cui allo stesso allegato 111;

g) rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico presenti tal quali nel n'fiuto o che si possano generare a seguito di processi di degradazione;

h) rifiuti che contengono sostanze chinúche nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo I cui effetti sull'uomo e o sull'arnbiente non siano noti.


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